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Navigazione/aviazione

Immatricolazioni Nave e Aeromobili a San Marino

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Navigazione
Aviazione
Navigazione marittima
Panoramica delle principali imposte dopo l'entrata in vigore della legge n. 120 del 2 agosto 2019 sulla Riforma della Navigazione Marittima
Compagnie marittime sammarinesi
Le imprese commerciali di nuova costituzione a San Marino che svolgono la propria attività nel settore marittimo (es. trasporto di merci e persone; attività di intermediazione; servizi di noleggio e charter) possono accedere ad un trattamento fiscale di favore basato su incentivi e agevolazioni fiscali, ovvero:
• imposta societaria sugli utili pari al 3,4% per i primi dieci anni fiscali della società. La società potrà rinviare l'applicazione di tale aliquota fiscale ridotta a partire dal terzo anno fiscale successivo alla costituzione della società.
• esenzione dalla tassa di rilascio della licenza;
• esenzione dalla tassa di licenza annuale per i primi tre anni fiscali della società;
• crediti d'imposta (da compensare con gli utili aziendali) per gli investimenti effettuati dall'azienda in programmi di innovazione tecnologica, formazione e sviluppo.
Per quanto riguarda le imposte indirette, gli acquisti effettuati dalle compagnie di navigazione commerciale, come nuove navi e relativi armamenti, sono esenti da tasse.
I servizi navali a terra e a bordo sono soggetti ad una ritenuta alla fonte del 3%.
Per l'armatore e/o i dirigenti della società è inoltre possibile stabilire la residenza nella Repubblica di San Marino godendo di trattamenti fiscali di favore come, ad esempio, la tassazione dei dividendi pari al 3% se ricevuti dall'estero e dei dividendi 5% se ricevuti da società sammarinesi.
Importazione di navi
Le navi importate da società costituite a San Marino che vengono utilizzate esclusivamente per il trasporto commerciale di passeggeri e/o merci beneficeranno di un'esenzione totale dalla tassa di importazione sammarinese. Per beneficiare di detta esenzione fiscale, la(e) nave(i) interessata(e) non dovrà essere venduta ad altri soggetti per un periodo di due anni dalla loro registrazione a San Marino.
Ulteriori informazioni
Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino DECRETO DELEGATO 30 giugno 2023 n.101
Compagnie marittime e privati stranieri
Gli armatori stranieri (sia persone fisiche che giuridiche) che hanno nominato un rappresentante locale a San Marino (agente residente) godranno dei seguenti benefici fiscali:
1. Esenzione totale dal pagamento dell'imposta sulle importazioni (monofase), che altrimenti opererebbe sul presupposto dell'iscrizione all'anagrafe nazionale, e sconterebbe un'aliquota commisurata al valore della nave.
2. Mantenimento della residenza fiscale nel proprio Paese di cittadinanza (per le persone fisiche) o di stabilimento (per le persone giuridiche), senza alcuna imposizione sui redditi da parte delle autorità sammarinesi.
Trust
La legislazione marittima sammarinese consente inoltre che la proprietà delle navi sia gestita tramite trust regolati sia da leggi straniere che locali, che possono godere degli stessi benefici fiscali sopra menzionati, a condizione che sia il disponente che il beneficiario del trust siano persone fisiche residenti all'estero o persone giuridiche enti stabiliti all'estero.
Rappresentanze e accordi internazionali
I rapporti con l’Italia sono regolati dalla convenzione di amicizia e buon vicinato del 1939 e dalla convenzione contro le doppie imposizioni operativa dal 01/01/2014.
La Repubblica di San Marino ha aderito al Fondo Monetario Internazionale nel 1992 ed è Stato membro del Consiglio d'Europa, dell'ONU, dell'UNESCO, dell'IMO e dell'ICAO.
La Repubblica di San Marino ha aderito al Gruppo di Stati del Consiglio d’Europa contro la corruzione (GRECO) nell’agosto 2010 e ha firmato la Convenzione multilaterale dell’OCSE nel 2013.
Il 7 giugno 2017 la Repubblica di San Marino ha inoltre firmato la Convenzione Multilaterale per l’attuazione delle disposizioni OCSE contro l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS).
Si segnala infine che, nel corso degli ultimi anni, sono stati siglati diversi accordi di collaborazione internazionale in materia di doppia imposizione e scambio di informazioni
Mutui e leasing finanziario
San Marino riconosce il ruolo strategico dei servizi finanziari per lo sviluppo del settore marittimo e dello shipping, prendendo in considerazione tutte le tipologie di navi e operazioni (dalle navi mercantili ai servizi charter, dalle navi ad uso privato/diporto alle navi in ​​costruzione).
Per tale motivo il quadro giuridico e regolamentare è inteso a tutelare gli interessi delle banche, dei finanziatori e delle società di leasing con il massimo grado di sicurezza, al fine di ridurre i rischi generalmente associati alle operazioni di finanziamento transfrontaliere preservando le priorità convenzionali attraverso una registrazione riconosciuta a livello internazionale sistema che avvisa i terzi e consente ai creditori di far valere i propri diritti e rimedi in caso di inadempimento o insolvenza del debitore.
Ipoteche e leasing finanziari registrati su navi/yacht registrati a San Marino possono autorizzare la parte garantita ad adottare i seguenti rimedi inadempienti (tra gli altri):
1. Prendere possesso del bene ipotecato (anche se detenuto da terzi).
2. Vendere il bene ipotecato e trattenere il relativo reddito.
3. Eseguire tutte le azioni necessarie per garantire la continua manutenzione e lo stato di navigabilità della risorsa.
4. Per riscuotere i redditi generati dalla gestione e/o noleggio del bene.
5. Ricevere i proventi assicurativi in ​​caso di incidenti.
6. Cancellare ed esportare all'estero il bene.

Si segnala inoltre che le navi/yacht ipotecati non possono essere radiate da San Marino senza il preventivo consenso scritto degli aventi diritto; inoltre, tali soggetti possono scegliere liberamente le leggi applicabili al contratto finanziario stipulato con il mutuatario (anche straniere).
In sintesi, elevati standard normativi, riconoscimento dei diritti legali ed efficaci misure di applicazione fanno di San Marino un registro navale internazionale affidabile per tutelare gli interessi dei soggetti finanziari.
Tuttavia, in relazione ai diritti di sicurezza delle navi, resta impregiudicata la facoltà delle parti di concordare una legge diversa da quella sammarinese, purché il relativo accordo di sicurezza non sia contrario ai principi imperativi, all'ordine pubblico e ai buoni costumi dello Stato. nel cui registro è iscritta la nave.
Tassa sulle assicurazioni
Le assicurazioni riguardanti ciascuna nave iscritta nel Registro sammarinese sono esentate dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dall'articolo 33 della Legge 21 dicembre 2012 n.150 così come applicata dal Decreto Delegato 23 luglio 2013 n.89.
Unione doganale e monetaria con l’Europa
La Repubblica di San Marino ha firmato un accordo di Cooperazione e Unione Doganale con la Comunità Economica Europea; questo accordo stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi e nel Memorandum d'intesa. Inoltre, è stata firmata una Convenzione Monetaria con la Repubblica Italiana e l'Unione Europea e sono in corso di definizione gli Accordi di Associazione con l'Unione Europea che attribuiranno alla Repubblica di San Marino i diritti di Stato Membro.
Privacy e Antiriciclaggio
La Repubblica di San Marino è membro del Moneyval dal 1998. Il Moneyval è un comitato di esperti interno al Consiglio d'Europa per la valutazione delle misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. San Marino, avendo recepito la direttiva 2005/60/CE e la metodologia imposta dal GAFI, è considerato Paese Equivalente (nella whitelist). Questo è anche un punto di riferimento per Moneyval.
Principali vantaggi
Alcuni dei vantaggi di battere bandiera sammarinese:
• A livello nazionale non vengono posti requisiti aggiuntivi rispetto agli standard fissati dalle convenzioni internazionali.
• Le procedure per verificare la conformità sono efficienti, rapide e approfondite.
• Le pratiche burocratiche e burocratiche sono ridotte al minimo necessario per soddisfare i requisiti internazionali.
• Un piccolo governo nazionale e un registro aperto consentono flessibilità e un servizio clienti su misura.
• San Marino consente la registrazione commerciale senza distinguere tra charter con e senza equipaggio.
• San Marino consente alle navi ad uso privato di essere temporaneamente impegnate in attività commerciali per un periodo massimo di 90 giorni.
• San Marino consente la sospensione temporanea della registrazione commerciale per passare all'uso privato, con una semplice procedura online.
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Aviazione
Benefici
I principali vantaggi derivanti dalla registrazione di un aeromobile a San Marino sono:
  • Quadro normativo conforme agli standard dell'Organizzazione Internazionale per l'Aviazione Civile (ICAO).
  • Il prefisso di registrazione della nazionalità “T7” è accettato a livello internazionale; segno di registrazione seguito da tre (3) a cinque (5) lettere, numeri o una combinazione di lettere e numeri. Può essere personalizzato, fuori sequenza senza alcun costo e trasferito su un aereo diverso.
  • I soggetti o le società straniere possono immatricolare o mantenere T7 l'immatricolazione del proprio aeromobile previa elezione di domicilio presso un rappresentante residente a San Marino.
  • L'aeromobile sarà esente da tasse di importazione a condizione che l'aeromobile sia posseduto da cittadini o società straniere.
  • Le società sammarinesi impegnate in operazioni di trasporto aereo commerciale che possiedono o noleggiano un aeromobile con un Certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dalla CAA sono esentate da una tassa di importazione.
  • Nessuna tassa assicurativa.
  • Schema competitivo di tariffe che offre un eccezionale rapporto qualità-prezzo.
  • Fuso orario dell'Europa centrale.
  • Impegno a fornire un elevato livello di servizio e tempi di consegna senza precedenti.
  • Gli ispettori dell'aeronavigabilità hanno sede negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Europa, Emirati Arabi Uniti, Singapore, Hong Kong e Australia, il che consente al registro di fornire un servizio conveniente
  • Certificati di aeronavigabilità di 12 o 24 mesi.
  • Riconoscimento reciproco delle organizzazioni di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità con approvazioni EASA Parte M Capo G, UAE CAR M Capo G, Cayman e Bermuda Parte 39 Capo E, Regno Unito Parte M Capo G, San Marino CAR OPS 1/3 Maintenance System Approval.
  • Riconoscimento reciproco delle organizzazioni di manutenzione con approvazioni EASA Parte 145, UAE GCAA Parte 145, Singapore SCAA 145, EASA Parte M Sottoparte F, FAA 14 CFR Parte 145, Hong Kong KHAR-145, Transport Canada CAR Parte V, Sottoparte 73 e Regno Unito Parte 145 indipendentemente dalla sua posizione geografica.
  • Periodo di validità da 12 a 36 mesi per un certificato di convalida di equipaggio di volo e ingegnere di manutenzione dell'aeromobile.
  • Periodo di validità indefinito per qualsiasi approvazione operativa (RVSM, MNPS, AWOPS, EFB, HUD, ecc.)
  • Registrazione delle compagnie aeree in deposito, parcheggiate o tra un noleggio e l'altro.
  • Le ipoteche sono registrate presso la CAA locale e protegge il creditore ipotecario dal fatto che la CAA non annulla la registrazione di un aeromobile immatricolato T7 senza il consenso dei creditori ipotecari o l'estinzione dell'ipoteca.
  • San Marino è una giurisdizione inclusa nella lista bianca dell'OCSE.
Tassazione
Gli aeromobili immatricolati nella Repubblica di San Marino sono esenti da tassa di importazione a condizione che:
  • Il proprietario dell'aeromobile è un cittadino straniero, una società straniera o un Trust sammarinese
  • Compagnie sammarinesi impegnate in operazioni di trasporto aereo commerciale che possiedono o noleggiano un aeromobile con un Certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dalla CAA
Idoneità alla registrazione
La PAC 01 | La registrazione dell'aeromobile fornisce i dettagli della persona o della società che ha i requisiti per detenere la proprietà di un aeromobile registrato a San Marino.
Saranno qualificati a detenere la proprietà di un aeromobile immatricolato a San Marino:
 Stato di San Marino;
 Cittadino sammarinese o residente nella Repubblica di San Marino;
 Un cittadino straniero o una società proveniente da una giurisdizione non backlist, che ha eletto domicilio presso un rappresentante residente o legalmente stabilito nella Repubblica di San Marino, che è responsabile delle comunicazioni dirette e delle notifiche alla CAA; Non è necessario costituire una nuova società.
 Una società o un trust costituito secondo il diritto sammarinese.
Rappresentante domiciliare
Un cittadino straniero o una società proveniente da una giurisdizione non inclusa nella lista, può essere titolare di un aeromobile immatricolato a San Marino, una volta eletto domicilio presso un rappresentante residente o legalmente stabilito nella Repubblica di San Marino.
Il rappresentante fungerà da domicilio eletto con l'unico onere di trasmettere al titolare ogni rilevante trasmissione ufficiale di avvisi e notifiche da parte di SMR CAA.
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