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Aprire una Società a San Marino

Investire a San Marino

la sua posizione strategica nel cuore dell’Italia le consente di essere agilmente raggiungibile dalle maggiori capitali europee;

chi intende investire può usufruire di una fiscalità snella, agevolazioni per progetti di innovazione tecnologica e aiuti all’ambiente, investimenti sicuri e collegamento diretto con le istituzioni;

l’elevato livello qualitativo di sanità e istruzione unita alla qualità della vita tipica del “bel paese” rendono San Marino il luogo ideale dove trasferire la propria attività economica e la propria famiglia.
Opportunità, attrattive, vantaggi di investire a San Marino
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IMPRESE AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO DD 101/2019
Per ottenere lo status di “impresa ad alto contenuto tecnologico” occorre:
  1. Avere ottenuto la certificazione da parte di San Marino Innovation S.p.A. (rilasciata a seguito di apposita istanza da parte dei soci promotori o da parte del Legale Rappresentante per le imprese già costituite, in grado di dimostrare un’idea innovativa di prodotto, di servizio, processo, organizzazione o modello di business);
  2. Essere una società di capitali, di nuova costituzione o costituita da meno di 12 mesi;
  3. Essere titolare di licenza industriale o servizio (quale attività prioritaria)
  4. Le quote non siano detenute per il tramite di società fiduciarie.
I controlli relativi al mantenimento dei requisiti spettano a San Marino Innovation S.p.A. pena la decadenza dello status di impresa ad alto contenuto tecnologico e la conseguente messa in liquidazione salvo assolvimento degli obblighi per rientrare nella disciplina generale delle società.
Le imprese ad alto contenuto tecnologico, per ottenere i benefici conseguenti, devono iscriversi ad apposito Registro entro 90 giorni correnti dal rilascio della certificazione di cui al precedente punto sub a).
Le imprese ad alto contenuto tecnologico sono classificate nel modo seguente e alle stesse spettano i benefici di seguito descritti nonché l’accesso ad un regime societario semplificato:
1. Start up tecnologica di Primo Livello (SUT I)
Deve trattarsi di società di nuova costituzione (non più di 12 mesi) ed essere in possesso dei requisiti di cui precedenti punti sub a), b), c) e d).
Lo status di SUT I ha una durata di tre anni dall’iscrizione al Registro.
Nel caso si tratti di S.r.l. devono avere un capitale sociale non inferiore a 1 euro per quota; il capitale va versato in denaro presso un Istituto di credito di San Marino la metà entro 60 giorni dall’acquisizione dello status di SUT I  e la restante parte entro 3 anni dall’acquisizione del medesimo status.
Se trattasi di S.p.A. devono avere il capitale sociale minimo di cui alla Legge sulle società.
Le quote possono essere differenziate per tipologie di categorie (aventi i medesimi diritti) e la società può sottoscrivere partecipazioni proprie in misura non superiore al 30% da destinarsi a terzi ovvero a amministratori, dipendenti, collaboratori a contratto, consulenti a fonte dell’apporto di prestazioni di opere e di servizi, previa stipula di apposito contratto (l’importo della prestazione per la quale vengono attribuite delle quote non concorrono alla formazione del reddito complessivo).
Le società SUT I:
  • Sono esonerate dal pagamento della tassa di licenza
  • Pagano l’imposta di registro su tutti gli atti societari in misura fissa (euro 70,00)
  • Sono esenti dal pagamento dell’imposta generale sul reddito
2. Start up tecnologica di Secondo Livello (SUT II)
Si tratta di :
- società SUT I che hanno esaurito il termine di cui al punto sub 1 (ovvero 3 anni);
oppure
- società in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti sub a), b), c) e d) il cui capitale sia detenuto per almeno il 50% da società (estere o sammarinesi) che abbiano fra i 25 e i 49 dipendenti e un fatturato con fatturato superiore a 5 milioni di euro ma inferiore a 10 milioni di euro.
Lo status di SUT II ha una durata di quattro anni.
Devono avere un capitale sociale non inferiore a 10.000 euro se costituite nella forma di S.r.l.; se costituite nella forma di S.p.A. il capitale sociale minimo previsto dalla Legge sulle società; il capitale va versato in denaro presso un Istituto di credito di San Marino la metà entro 60 giorni dall’acquisizione dello status di SUT II e la restante parte entro 3 anni dall’acquisizione del medesimo status.
Le quote possono essere differenziate per tipologie di categorie (aventi i medesimi diritti) e la società può sottoscrivere partecipazioni proprie in misura non superiore al 30% da destinarsi a terzi, ovvero a amministratori, dipendenti, collaboratori a contratto, consulenti a fonte dell’apporto di prestazioni di opere e di servizi, previa stipula di apposito contratto (l’importo della prestazione per la quale vengono attribuite delle quote non concorrono alla formazione del reddito complessivo)
Le società SUT II:
  • Sono esonerate dal pagamento della tassa di licenza
  • Pagano l’imposta di registro su tutti gli atti societari in misura fissa (euro 70,00)
  • Sono tenute al pagamento dell’imposta generale sul reddito nella misura del 4%
3. Società Altamente Tecnologica (SAT)
Si tratta di:
-  società SUT II che hanno esaurito il termine di cui al punto sub 2 (ovvero 4 anni);
oppure
- società in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti sub a), b), c) e d) il cui capitale sia detenuto per almeno il 50% da società (estere o sammarinesi) che abbiano almeno 50 dipendenti e con fatturato superiore a 10 milioni di euro.
Lo status di SAT ha una durata di cinque anni.
Devono avere un capitale sociale non inferiore a 20.000 euro se trattasi di S.r.l.; il capitale va versato in denaro presso un Istituto di credito di San Marino la metà entro 60 giorni dall’acquisizione dello status di SAT e la restante parte entro 3 anni dall’acquisizione del medesimo status.
Le quote possono essere differenziate per tipologie di categorie (aventi i medesimi diritti) e la società può sottoscrivere partecipazioni proprie in misura non superiore al 30% da destinarsi a terzi, ovvero a amministratori, dipendenti, collaboratori a contratto, consulenti a fonte dell’apporto di prestazioni di opere e di servizi, previa stipula di apposito contratto (l’importo della prestazione per la quale vengono attribuite delle quote non concorrono alla formazione del reddito complessivo)
Le società SAT:
  • Sono tenute al pagamento dell’imposta generale sul reddito nella misura del 8%.
Decorso il temine totale di 12 anni (3 + 4 +5) si applicano le disposizioni delle leggi ordinarie dello Stato.
PERMESSI DI SOGGIORNO PER DIPENDENTI
Lo straniero che venga assunto dalle imprese ad alto contenuto tecnologico SUT I e SUT II con le modalità già sopra descritte può richiedere il permesso di soggiorno speciale della durata di un anno rinnovabile.
È necessario produrre la documentazione che attesti la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza e alloggio adeguato.
La domanda viene presentata alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri con i seguenti documenti:
  • Copia documento identità;
  • n. 4 fototessere;
  • contratto di lavoro
  • certificato di residenza
  • certificato di stato di famiglia
  • certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
  • certificato dei carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
  • dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato o copia contratto di locazione registrato;
  • documentazione attestante la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza.
Ottenuto il permesso di soggiorno è possibile richiedere l’unificazione del nucleo familiare entro 12 mesi dalla data di immigrazione dimostrando sempre di avere un alloggio adeguato e un reddito per il sostentamento proprio e dei familiari (18.000 per il titolare del permesso di soggiorno più 6.000 per ogni familiare a carico).
Deve altresì stipulare idonea polizza assicurativa (minima 30.000).
RESIDENZA PER AMMINISTRATORI E SOCI
Amministratori e soci che siano anche dipendenti possono richiedere per sé e per i propri familiari, la residenza alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri a norma della Legge 118/2010.
INCENTIVI PER PERSONE GIURIDICHE CHE INVESTANO NELLE IMPRESE AD ALTO CONTENUTO TECONOLOGICO
Le persone giuridiche di diritto sammarinese che effettuano conferimenti in denaro e/o in natura, a titolo di capitale e riserva di sovrapprezzo, nelle imprese ad alto contenuto tecnologico hanno diritto ad una deduzione dal reddito imponibile nella misura seguente:
  • 60% dei conferimenti effettuati nelle SUT I, per un importo non superiore a 2 milioni di euro;
  • 30% dei conferimenti effettuati nelle SUT II, per un importo non superiore a 2 milioni di euro;
  • 15% dei conferimenti effettuati nelle SAT, per un importo non superiore a 2 milioni di euro.
I predetti benefici decadono se la partecipazione viene ceduta prima del decorso di anni 2.
Le predette società hanno altresì diritto a portare in deduzione dal reddito imponibile, una quota del 20% dell’incremento del capitale proprio, al netto del risultato dell’esercizio.
DETRAZIONI FISCALI PER PRIVATI INVESTITORI
Le persone fisiche residenti, che effettuano conferimenti in denaro e/o in natura a titolo di capitale e riserva di sovrapprezzo, nelle imprese ad alto contenuto tecnologico hanno diritto ad una detrazione dall’imposta generale sul reddito nella misura seguente:
  • 80% dei conferimenti effettuati nelle SUT I, per un importo non superiore a 1 milioni di euro;
  • 60% dei conferimenti effettuati nelle SUT II, per un importo non superiore a 1 milioni di euro;
  • 20% dei conferimenti effettuati nelle SAT, per un importo non superiore a 1 milioni di euro.
L’eventuale eccedenza può essere portata in detrazione nei periodi di imposta successivi ma non oltre il terzo.
ESENZIONI PLUSVALENZE
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni nelle imprese ad alto contenuto tecnologico non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche nella seguente misura:
  • 100% del loro valore qualora vengano reinvestite entro 2 anni in società che svolgono la medesima attività;
  • Al 50% del loro valore in tutti gli altri casi.
il tutto subordinato alla condizione che l’esenzione non può superare il quintuplo del costo sostenuto, dalla società di cui si stanno cedendo le quote, nei 5 anni anteriori per l’acquisto o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili (con esclusione di immobili), di beni immateriali ammortizzabili, nonché spese di ricerca e sviluppo.
CONSORZIO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO
Due o più imprese possono costituire un consorzio per la ricerca e lo sviluppo al fine di sviluppare un determinato progetto di ricerca e sviluppo di un prodotto, un servizio, un processo o una tecnologia.
Il contratto deve indicare gli elementi minimi previsti dalla legge e deve essere registrato (tassa fissa di euro 70).
I contributi dei consorzianti e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile utilizzabile esclusivamente per il perseguimento dello scopo del consorzio.
I contributi in denaro effettuati dai consociati il fondo consortile sono deducibili dall’imposta generale sul reddito nella misura del 20% con il limite di euro 50.000 annui.
INCUBATORI, ACCELLERATORI E PARCHI SCIENTIFICI CERTIFICATI
Le società che intendano offrire spazi di co-working e servizi in genere alle imprese ad alto contenuto tecnologico previo ottenimento della certificazione da parte di San Marino Innovation S.p.A. e conseguente iscrizione in apposito Registro, devono avere le seguenti caratteristiche:
  • Essere società di diritto sammarinese
  • Essere titolari di licenza industriale o di servizi
  • Possedere requisiti relativi ai locali, al personale e alle attrezzature e dimostrare comprovata esperienza nel settore.
Le società ad alto contenuto tecnologico possono stabilire la loro sede presso tali società.
Possono altresì stabilire la loro sede presso tali società anche gli operatori economici che svolgono attività collaterali e accessori alle imprese ad alto contenuto tecnologico nel limite del 50% delle imprese ad alto contenuto tecnologico che hanno ivi la sede.

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