ISTITUTO DEL TRUST - REPUBBLICA SAN MARINO
La legge 1 Marzo 2010 n.42 della Repubblica di San Marino disciplina l’Istituto del Trust. Alcuni paesi, tra cui ad esempio l’Italia, riconoscono l’istituto del Trust avendo aderito alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 “sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento”, ma non si sono dotati di una legge specifica (c.d. “legge regolatrice”).
Tuttavia la prassi e la giurisprudenza italiana hanno ormai riconosciuto al Trust un indiscusso successo quale strumento di affermazione di interessi meritevoli di tutela. Il Trust, grazie al suo polimorfismo, riesce ad adattarsi alle esigenze più disparate e complesse, riuscendo a dare risposte anche alle nuove esigenze della società, alle quali spesso il legislatore e gli strumenti tradizionali non riescono ad arrivare.
La nozione di Trust prevista dalla legge recita: “Si ha trust quando un soggetto è titolare di beni nell’interesse di uno o più beneficiari, o per uno scopo specifico ai sensi della Legge”
I soggetti che interagiscono nel Trust sono i seguenti:
Disponente: è il soggetto che istituisce il Trust;
Trustee: è il soggetto che diviene il solo e legittimo proprietario dei beni in Trust, con il vincolo di amministrarli in conformità alle disposizioni contenute nell’atto istitutivo e nella Legge. Qualora il disponente svolga anche la funzione di Trustee si parla di Trust “auto dichiarato”;
Beneficiari: sono i soggetti che saranno i destinatari dei vantaggi derivanti dai beni segregati in Trust. Possono essere beneficiari del reddito o del capitale, individuati nominativamente o per categoria oppure da nominare in seguito.
Guardiano: è il soggetto che esercita il controllo sull’operato del trustee o le altre attribuzioni demandategli dall’atto istitutivo. La figura del Guardiano è obbligatoria nei Trust di scopo e nel caso di Trust per beneficiari non individuati;
Agente residente: qualora il Trustee sia non residente nella Repubblica di San Marino è obbligatorio che sia nominato l’agente residente (un avvocato o commercialista iscritto nei rispettivi ordini professionali della Repubblica di San Marino). Si occupa della tenuta del libro degli eventi in vece del Trustee.
L’istituto del Trust riesce a risolvere e regolare delle situazioni patrimoniali e familiari anche molto complesse, a costi contenuti o addirittura nulli se si considera il risparmio fiscale che il Trust consente sia nella legislazione italiana che in quella sammarinese. Di seguito una breve panoramica delle sue applicazioni:
Trust per finalità benefiche o di interesse generale
Utilizzazione del trust per destinare beni mobili o immobili alla collettività o a opere di beneficenza istruzione cultura, a titolo di esempio istituzione di Trust per opere d’arte, per la ricerca scientifica, per favorire lo studio da parte di soggetti svantaggiati, per la cura dei soggetti deboli.
Trust commerciali
Utilizzazione del Trust per pianificare passaggi generazionali di aziende o per garantire operazioni commerciali o per garantire rateizzazioni o mutui.
Trust di partecipazioni azionarie e di quote
- La gestione di partecipazioni societarie;
- la prestazione di garanzie per transazioni commerciali o finanziarie;
- la soluzione della crisi d’impresa;
- il passaggio generazionale.
Trust di famiglia
- Garantire l’adempimento delle obbligazioni di mantenimento di figli naturali riconosciuti e di conviventi non uniti in matrimonio;
- risolvere il problema dei rischi connessi al passaggio generazionale;
- proteggere il patrimonio del professionista dai rischi connessi alla responsabilità professionale;
- prevenire o risolvere il conflitto patrimoniale nella separazione e nel divorzio;
- proteggere soggetti deboli o diversamente abili.
Lo Studio fornisce assistenza nella valutazione dell’istituzione di un Trust e nella redazione dell’atto istitutivo; consulenza a favore di Disponente, Trustee, Guardiani e Beneficiari.
Lo Studio fornisce il servizio di “agente residente”.